Norme e regole
Vietato fotografare!
- Persone
- Luoghi
- Musei
- Concerti e spettacoli
- In viaggio
N.B. Queste note sono soltanto indicative e non sostituiscono la conoscenza diretta delle fonti giuridiche
Codice deontologico dei giornalisti (art. 25 Legge n. 675/96). E' rivolto ai professionisti, ma alcune regole fondamentali vanno tenute presenti da chiunque voglia fare informazione sui nuovi media. E' tratto dalla cosiddetta legge sulla privacy che in Italia regola il trattamento sui dati personali: la legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Per quanto riguarda il rispetto della privacy in generale, in Italia il sito di riferimento è quello del Garante per la protezione dei dati personali. Qui si può trovare, tra l'altro, il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G. U. del 3 agosto 1998 n.179)
Siamo garanti non censori - Regole e precauzioni per fotografare nel rispetto della privacy raccontate da chi se ne intende: intervista di Marcello Mencarini a Mauro Paissan, componente del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicata su Makadam n.2, novembre 2003
Oltre alla privacy, un altro aspetto da tener presente quando si pubblica in rete è il diritto d'autore: in Italia la sua protezione è stata istituita con la legge 633 del 1941. Anche se in Internet questo diritto è diventato un concetto sempre più labile e difficile da controllare e questa legge è stata di fatto superata dalle nuove tecnologie, ogni volta che si usa materiale altrui - siano testi, immagini o qualsiasi altro tipo di contributo - occorre ricordare che è tutelato giuridicamente. In ogni caso è buona regola citare sempre la fonte
Negli Stati Uniti per rispondere alle nuove esigenze di protezione del copyright sollevate dalla rete, nel 1998 è stato approvato il Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
L'unione europea nel 2001 ha emesso una legge analoga, la direttiva europea sul copyright o European Union Copyright Directive (EUCD)
Per una regolamentazione meno rigida del diritto d'autore in un contesto così complesso come il web sono stati fatti e sono in corso diversi tentativi. Ad esempio, l'uso di licenze copyleft - come le licenze Creative Commons - è assai più semplice e adatto alla diffusione del proprio materiale in rete
Un contributo sui modelli innovativi di diritto d'autore è scaricabile in pdf dal sito Copyleft-Italia.it: Il copyleft in tasca, a cura di Simone Aliprandi
Vietato fotografare!
Alcuni consigli pratici per evitare guai
[ Questi suggerimenti non sostituiscono in nessun modo la conoscenza delle leggi. Servono solo per cominciare a orientarsi con prudenza in una materia piuttosto complessa e dove a volte non c'è sufficiente chiarezza rispetto alle nuove tecnologie. Verificate personalmente di volta in volta la loro validità prima di applicarli ]
Come regola generalissima, è opportuno restare entro i limiti del diritto di cronaca (verità del fatto e interesse pubblico dell'informazione) e rispettare i princìpi del codice deontologico dei giornalisti (in particolare il rispetto della dignità della persona e il divieto di pubblicare foto di minori)
Anzitutto bisogna tener presente che il permesso di scattare una foto o di fare delle riprese non coincide con il permesso di pubblicarle
Se le immagini sono destinate alla pubblicazione in rete o su altro mezzo di diffusione, serve che le persone ritratte firmino un permesso scritto: la liberatoria [esempio di liberatoria (in formato rtf)]. Fanno eccezione solo le immagini di persone note riprese in luoghi pubblici e in occasione di eventi pubblici (vedi sotto)
In alcuni casi da valutare con prudenza, se non si ha la liberatoria si possono mascherare i volti con la classica "pecetta" nera o renderli in qualche altro modo completamente irriconoscibili, per esempio sfocando le facce. Sempre va tenuto presente che pubblicare l'immagine di una persona senza il suo consenso può costare caro, con il rischio di vedersi chiedere anche un risarcimento in denaro, oltre alle eventuali conseguenze penali (se per esempio l'immagine riguarda la vittima di reati sessuali)
Attenzione in particolare ai dati sensibili! In altre parole, non si possono pubblicare senza consenso scritto immagini di una persona che riguardino 1) la sua origine razziale ed etnica, 2) le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 3) le sue opinioni politiche, 4) la sua adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 5) il suo stato di salute e la sua vita sessuale
Solo se si tratta di persone famose chi fa informazione non deve chiedere il consenso di trattare i dati sensibili, ma questi devono servire effettivamente a spiegare fatti di pubblico interesse e non vanno diffusi solo per fare pettegolezzo. Per esempio, il fatto che un politico sia omosessuale può avere interesse pubblico se quel politico di fronte ai suoi elettori manifesta invece opinioni e azioni politiche contrarie all'omosessualità e non come notizia di per sé, se riguarda solo la sua vita privata
E' meglio usare la massima prudenza e non pubblicare immagini di minori
E' possibile fare foto o video in luoghi pubblici o aperti al pubblico in occasione di eventi pubblici (manifestazioni, iniziative culturali ecc.) e riprendere l'immagine di persone note. Non si deve trattare necessariamente di star famosissime, ma comunque di personaggi che hanno una certa notorietà, come per esempio un sindaco o un'autorità locale durante un suo comizio. Non solo un giornalista, ma chiunque riprenda quelle immagini per fare informazione (quindi in teoria anche un blogger) può poi diffonderle senza bisogno di chiedere il consenso. Facendo però attenzione a non pubblicare le immagini del soggetto ripreso in un contesto negativo o infamante
Sempre in luoghi pubblici, è di solito anche possibile fotografare liberamente per fini didattici o culturali
Ma se in un luogo pubblico è generalmente consentito riprendere immagini, diverso è il discorso che riguarda la loro pubblicazione in Internet o su altri mezzi di diffusione se vi compaiono persone non note. In questo caso per poter pubblicare bisogna che queste firmino una liberatoria [esempio di liberatoria (in formato rtf)]
In alcuni luoghi considerati pubblici neppure il permesso di riprendere immagini è così scontato. Come nelle stazioni ferroviarie, dove in teoria sarebbe necessaria un'apposita autorizzazione. E se in una stazione è improbabile che un poliziotto venga a strapparvi la macchina fotografica di mano, bisogna invece evitare di fotografare o riprendere senza autorizzazione luoghi come caserme o siti militari, dove il divieto è effettivo
In un luogo privato è sempre obbligatorio chiedere prima il permesso di riprendere immagini oltre che di pubblicarle, e può essere imposto anche un divieto assoluto
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (noto anche come Codice Urbani, dal nome del ministro che l'ha promosso) regola tutte le opere gestite dagli enti pubblici italiani in un modo molto restrittivo: senza l'autorizzazione dell'autorità che le gestisce (museo, comune, provincia ecc.) quel codice prevede il divieto assoluto di fotografarle. E' vietata anche la pubblicazione delle immagini in Internet
In altre parole è vietato riprendere immagini di opere architettoniche pubbliche (in teoria anche l'esterno di un museo!), così come di quadri, sculture e opere d'arte in generale presenti in Italia ed è vietata la loro riproduzione e diffusione nel web
All'estero non sempre la regolamentazione è così rigida. Ad esempio il Museo del Louvre di Parigi sotto la pressione delle nuove tecnologie ha eliminato vecchi divieti e ora è possibile fotografare la Gioconda anche con il cellulare (Gioconda, il Louvre si arrende ai telefonini, titolava il Corriere della sera nel luglio 2007). Ma in altri famosi musei come il Rijksmuseum di Amsterdam è assolutamente vietato fotografare. E' quindi necessario di volta in volta informarsi sulla possibilità o meno di riprendere le opere esposte
In genere ai concerti se non ci sono divieti espliciti è possibile fotografare, mentre non si potrebbero fare riprese video nemmeno con i cellulari. Solo i giornalisti possono farle per diritto di cronaca (di solito non più di tre minuti concordati), a meno che questo non entri in conflitto con esclusive e diritti venduti ad altri. Attenzione alle persone del pubblico eventualmente incluse nelle immagini se riconoscibili! In questo caso valgono le solite regole sulla riservatezza: per la pubblicazione è necessario il loro consenso scritto
Durante spettacoli teatrali ecc., secondo la legge non si possono scattare foto o realizzare video senza autorizzazione per non ledere il diritto di riproduzione dell'opera che si sta guardando, anche se la riproduzione è minima. Se la riproduzione è totale e riprende l'opera nella sua interezza, si può incorrere anche in una pena detentiva
Per quanto riguarda i film, si possono fotografare singoli fotogrammi purché non rappresentino la scena madre. Non si possono invece fare delle riproduzioni video, nemmeno piccoli trailer di bassa qualità con il cellulare
Sul sito Nital.it, alcuni consigli per chi viaggia su cosa non si può fotografare